Sez. L, Sentenza n. 2369 del 17/04/1982 (Rv. 420254 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI FATTI ADDEBITATI - NECESSITÀ - DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE L'INFRAZIONE E DEI PRECEDENTI DISCIPLINARI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI FATTI ADDEBITATI - NECESSITÀ - DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE L'INFRAZIONE E DEI PRECEDENTI DISCIPLINARI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Ove il licenziamento sia previsto dal contratto collettivo fra le sanzioni disciplinari e, come tale, assoggettato alla disciplina stabilita dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 o ad altro equipollente dettata dallo stesso contratto collettivo, talché, ai fini della sua validità si imponga la preventiva contestazione dell'addebito, questa è sufficiente a garantire la difesa del lavoratore e perciò valida a sua volta, allorché indichi specificatamente i fatti addebitati, mentre non è indispensabile che contenga altresì la specifica indicazione né della clausola contrattuale che prevede l'infrazione né dei precedenti disciplinari del lavoratore stesso che influiscono sulla sola Determinazione della sanzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)