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Sez. 5, Sentenza n. 2089 del 04/02/2004 (Rv. 569879 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Rimborso, ex art. 29 della legge n. 428 del 1990, di diritti erariali dichiarati incompatibili con le norme comunitarie - Condizione impeditiva rappresentata dall'avvenuto loro trasferimento su terzi - Onere della prova - Incombenza sull'Amministrazione finanziaria - Configurabilità - Richiesta di ispezione della documentazione contabile dell'attore, e di esibizione della medesima - Ammissibilità - Fondamento - Ricorso a presunzioni - Possibilità.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569879-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Con riferimento ad un giudizio promosso dall'importatore da Stati della CEE, finalizzato ad ottenere il rimborso delle somme da lui indebitamente corrisposte per diritti erariali e sovrimposte di confine su prodotti alcolici dichiarati incompatibili con il diritto comunitario, pur gravando l'onere probatorio (dell'evento impeditivo, rappresentato dall'avvenuto trasferimento dell'onere di quei diritti su terzi) sull'Amministrazione finanziaria, sono ammissibili le richieste istruttorie al fine di ottenere l'ispezione delle scritture contabili dell'attore nonché l'esibizione delle stesse, siccome interessanti la controversia, quando tali atti istruttori siano indispensabili per accertare l'avvenuto, predetto, trasferimento senza che gli stessi possano ritenersi mezzi meramente esplorativi. In quest'ambito, il giudice, ricorrendone le condizioni, potrà, indipendentemente da una stessa esplicita richiesta di parte, fondare il suo convincimento, su ogni tipo di prova, e quindi anche su quella per presunzioni ex art. 2729 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2711, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)