Sez. U, Sentenza n. 6406 del 01/04/2004 (Rv. 571722 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Consigli locali dell'ordine - Funzioni esercitate in materia disciplinare - Natura amministrativa - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., delle norme dell'ordinamento professionale forense relative al procedimento dinanzi al Consiglio territoriale dell'Ordine - Manifesta inammissibilità per inidoneità del parametro.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47, 50 e 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui non prevedono la distinzione tra organo che delibera sull'incolpazione disciplinare e organo che stabilisce l'apertura del medesimo procedimento, e ciò stante la non pertinenza del parametro, attesa la riferibilità della norma costituzionale evocata alla sola attività giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)