Sez. L, Sentenza n. 3117 del 21/04/1988 (Rv. 458616 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE - INTERRUZIONE - DEPOSITO E NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE - INTERRUZIONE - DEPOSITO E NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - RILEVANZA.*
A seguito della sentenza n. 129 del 23 maggio 1986 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (ed i cui effetti si estendono, per la sua efficacia retroattiva, alle situazioni di fatto ad essa anteriori, sempre che non si sia formato il giudicato), il termine triennale di prescrizione dell'Azione per conseguire le prestazioni assicurative dovute dall'Inail è interrotto a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria del pretore adito, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione. (V 1850/87, mass n 451196; (V 2290/87, mass n 451498).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)