Sez. 2, Sentenza n. 4118 del 13/07/1984 (Rv. 436068 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 1755, comma primo, cod. civ., il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dello affare abbia avuto luogo, per effetto di un concreto apporto causale all'attività da lui espletata, senza necessità del perdurante intervento dello stesso in tutte le fasi fino alla conclusione del contratto, essendo sufficiente che l'accordo definitivo raggiunto dai soggetti del negozio mediato costituisca il risultato concreto della opera svolta dall'intermediario per l'avviamento dei contraenti. Pertanto, anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dello affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che essa costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti con l'effettiva conclusione del contratto. (V 1934/82, mass n 419782; (V 5724/80, mass n 409562; (V 3600/77, mass n 387208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)