Sez. L, Sentenza n. 3156 del 23/05/1984 (Rv. 435204 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
A norma del secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato deve essere determinato, per la parte eccedente la misura minima di legge, tenendo conto della presunzione del danno cagionato dalla mancata percezione della retribuzione, quale normale mezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, salva la prova contraria dell'effettivo conseguimento, da parte del lavoratore stesso, di altri guadagni. (V 158/84, mass n 432409; (V 115/84, mass n 432374; (V 1658/83, mass n 426497; (V 1079/83, mass n 425871; (V 5087/82, mass n 422982).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)