Sez. L, Sentenza n. 115 del 07/01/1984 (Rv. 432374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - RISARCIMENTO DEL DANNO ECCEDENTE L'IMPORTO MINIMO DI CINQUE MENSILITÀ - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - RISARCIMENTO DEL DANNO ECCEDENTE L'IMPORTO MINIMO DI CINQUE MENSILITÀ - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
Il secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - nel disporre che il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno subito e che, in ogni caso, la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione - distingue nel senso che, mentre l'attribuzione dello importo minimo predetto va effettuata anche in difetto di ogni prova circa il danno effettivamente subito, per la risarcibilità della parte eccedente tale quota, invece, spetta al lavoratore di dimostrare di avere realmente subito il danno, ancorché sia consentito il riferimento alla presunzione connessa alla natura alimentare della retribuzione non percepita, laddove incombe al datore di lavoro l'Onere di provare che il lavoratore stesso abbia percepito introiti diversi per effetto di altra occupazione. (V 5087/82, mass n 422982; (V 1208/80, mass n 404705).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)