Sez. 2, Sentenza n. 6356 del 13/07/1996 (Rv. 498535 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Mancata valutazione di risultanze processuali - Precisazione della risultanza non valutata - Necessità - Modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, è necessario, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che il ricorrente precisi, ove occorra anche mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza asseritamente non valutata o insufficientemente valutata, in modo da rendere possibile alla Corte (che, salva l'ipotesi dell'errore in procedendo, non ha il potere di esame diretto dei fatti di causa) il controllo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)