Sez. 6, Sentenza n. 16867 del 20/03/2018 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272919 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Custodia cautelare in carcere - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Notevole distanza temporale dei fatti contestati - Obbligo del giudice di valutazione della sua rilevanza sulla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza del c.d. "tempo silente" in considerazione dal fatto che il ricorrente era stato già condannato in via definitiva per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e che la misura custodiale impugnata era stata applicata in relazione ad indizi di reità relativi al successivo conseguimento da parte del ricorrente di un "grado" superiore all'interno della medesima consorteria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)