Sez. 3 - , Sentenza n. 6284 del 16/01/2019 Cc. (dep. 08/02/2019) Rv. 274861 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Custodia cautelare in carcere - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Notevole distanza temporale dei fatti contestati - Obbligo del giudice di valutazione della sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis l cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata nella quale era stata espressamente esclusa la rilevanza del tempo, corrispondente a cinque anni, trascorso tra i fatti contestati all'indagato ed il provvedimento cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)