Sez. 1 - , Sentenza n. 42714 del 19/07/2019 Cc. (dep. 17/10/2019) Rv. 277231 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Custodia cautelare in carcere - Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari - Notevole distanza temporale dai fatti contestati - Valutazione ai fini della sussistenza e attualità delle esigenze cautelari - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussitono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Legge 16/04/2015 num. 47 art. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)