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Sez. 6, Sentenza n. 6578 del 25/01/2013 Ud. (dep. 11/02/2013) Rv. 254543 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Richiesta dell'imputato di operare una diversa qualificazione del fatto - Motivo mai enunciato in appello - Potere di riqualificazione della Corte di cassazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254543-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da concussione in corruzione, perché dedotta su aspetti in fatto mai prospettati al giudice di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)