Sez. 1, Sentenza n. 17766 del 16/10/2012 (Rv. 624533 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA | Estremi - Nesso logico fra lo scritto e il fatto da provare, reso verosimile - Sufficienza - Valutazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA
Gli estremi richiesti dall'art. 2724, n. 1, cod. civ. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto - così eccezionalmente consentendo l'ammissione, come nella specie, della prova per testimoni - non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)