Sez. 3, Sentenza n. 27013 del 07/12/2005 (Rv. 586158 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA | Nozione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA
Ai fini dell'integrazione del presupposto per l'ammissione della prova testimoniale, previsto dall'art. 2724, n. 1), cod. civ. e rappresentato dal principio di prova per iscritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda che faccia apparire verosimile il fatto dedotto, non è richiesto che il documento sia idoneo a dimostrare direttamente quel fatto, essendo sufficiente solo che da esso scaturisca la verosimiglianza del fatto controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)