Sez. 2, Sentenza n. 6507 del 13/12/1979 (Rv. 403255 - 01)
CONTRATTI IN GENERE-SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO-RECESSO UNILATERALE - ESERCIZIO - LIMITI - PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL NEGOZIO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - VERSAMENTO DI UN ACCONTO SUL PREZZO E CONSEGNA DELLA COSA PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - PRINCIPIO DI ESECUZIONE - CONFIGURABILITA.*
CONTRATTI IN GENERE-SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO-RECESSO UNILATERALE - ESERCIZIO - LIMITI - PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL NEGOZIO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - VERSAMENTO DI UN ACCONTO SUL PREZZO E CONSEGNA DELLA COSA PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - PRINCIPIO DI ESECUZIONE - CONFIGURABILITA.*
L'accertamento circa la sussistenza del 'principio di esecuzioné - che l'art 1373, primo comma, considera come condizione impeditiva della facolta di recesso attribuita ad uno dei contraenti - dev'essere condotto non in astratto, in relazione alla categoria tipica cui sia riconducibile il contratto, bensi in concreto, in relazione alla funzione socio-giuridica del singolo negozio. In base a tale criterio - anche prescindendo dall'attitudine del contratto preliminare a produrre effetti anticipatori di quello definitivo - ben possono, alla stregua delle concrete pattuizioni delle parti, considerarsi principio di esecuzione di un contratto preliminare di compravendita la dazione di un acconto sul prezzo e la consegna della cosa anteriormente alla stipulazione del contratto definitivo. (V 4478/76, mass n 383199; (V 3449/75, mass n 377616; (V 1126/70, mass n 346692; (V 2757/66, mass n 325255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)