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Sez. 4, Sentenza n. 27575 del 10/05/2017 Cc. (dep. 01/06/2017) Rv. 269974 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella del collocamento in comunità terapeutica - Assuntore abituale di cocaina - Assimilabilità al soggetto tossicodipendente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269974-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura custodiale all'imputato, ritenendo che il presupposto della sua tossicodipendenza al momento del fatto non potesse desumersi da una relazione del SERT attestante la ripresa dei contatti con il servizio dopo l'arresto).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)