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Sez. 1, Sentenza n. 14008 del 13/01/2016 Cc. (dep. 07/04/2016) Rv. 266619 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Istanza di affidamento in prova in casi particolari - Stato di tossicodipendenza - Utilizzazione abituale di stupefacenti - Assimilabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266619-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di affidamento in prova in casi particolari, non rileva, alla stregua dei più recenti parametri del D.S.M.-V, edito negli Stati Uniti nel 2013, costituenti criteri guida aventi natura scientifica largamente riconosciuti nella comunità scientifica internazionale, la distinzione tra stato di tossicodipendenza ed uso abituale o continuativo di stupefacenti, in quanto le due nozioni si inquadrano nella categoria generale "disturbi da dipendenza e correlati all'uso di sostanze", all'interno della quale devono essere distinti per grado: disturbi lievi, moderati e gravi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ex art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che la certificazione rilasciata dal Se.R.T. attestava una condizione di semplice abuso di cocaina e non di tossicodipendenza del condannato).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)