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Sez. 1, Sentenza n. 5086 del 22/11/1977 (Rv. 388695 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 DEL DPR N 636 DEL 1972 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388695-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 DEL DPR N 636 DEL 1972 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 26 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sotto il profilo della violazione dell'art 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti della delega conferita per la revisione del contenzioso tributario con l'art 10 n 14 della legge 9 ottobre 1971 n 825, in quanto la Competenza della commissione centrale tributaria e della Corte d'appello sulle questioni di fatto e stata ampliata dal decreto delegato (artt 26 e 40) rispetto al limite imposto dalla legge delegata con il richiamo alla nozione di estimazione semplice. Infatti la normativa delegata si e attenuta al criterio di discriminazione tra la Competenza piena delle commissioni tributarie di primo e secondo grado e quella limitata dei due organi (commissione centrale e Corte d'appello) di terza istanza dettato dal legislatore delegante con la disposta sottrazione a questi ultimi organi delle questioni di estimazione semplice nella piu ampia accezione di questo termine; cioe comprensiva non solo delle questioni di fatto attinenti al quantum dell'imponibile ma anche di quelle relative al presupposto dell'imposta.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 com. 14 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)