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Sez. 5, Sentenza n. 29568 del 29/12/2011 (Rv. 621049 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Procedimenti industriali elettrochimici ed elettrometallurgici - Impiego di energia elettrica - Lavorazioni siderurgiche nelle fonderie - Addizionale dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Applicabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621049-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

Il principio secondo il quale l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali non è soggetta all'addizionale d'imposta di cui all'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, si applica, alla luce della norma interpretativa dettata dall'art. 4 del d.l. 28 giugno 1995, n. 250, come convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, limitatamente all'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'esenzione, in un caso in cui l'energia elettrica era stata utilizzata per la produzione di "particolari" metallici di acciaio mediante stampaggio a caldo, onde modificare non solo la forma esteriore della massa metallica ma anche la struttura intrinseca, e cioè il "reticolo di cristallizzazione" come da risultanze della CTU).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)