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Sez. 5, Sentenza n. 6542 del 18/03/2009 (Rv. 607506 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica - Processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici, lavorazioni siderurgiche e fonderie - Esenzione - Applicabilità ai processi di grafitazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607506-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica, l'esenzione prevista dall'art. 4 del d.l. n. 250 del 1995 (conv. nella legge n. 349 del 1995), riguarda la sola energia elettrica utilizzata nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, nonché nelle lavorazioni che danno luogo a fusione di metalli (lavorazioni siderurgiche e fonderie) e non anche a quella utilizzata in funzione di riscaldamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'esenzione per i processi industriali di "grafitazione" che, utilizzano l'energia elettrica come materia prima per disaggregare il carbone, non essendo tali procedimenti riconducibili alla fattispecie prevista dalla norma citata, ed essendo esclusa la possibilità di un'interpretazione analogica delle disposizioni in tema di esenzioni tributarie).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)