Sez. 1, Sentenza n. 1480 del 23/01/2007 (Rv. 593863 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Condotta del genitore pregiudizievole ai figli - Provvedimento emesso dal giudice minorile in sede di reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti emessi, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 333 cod. civ. - essendo sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato - non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., neppure per fare valere la violazione di norme sulla competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)