Sez. 1, Sentenza n. 14380 del 08/10/2002 (Rv. 560414 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Provvedimenti ex art. 317 bis cod. civ. - Resi dal giudice di secondo grado - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, legge 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama l'art. 330 cit.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., perché sono privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status") e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli "status"), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di esso un "bene della vita", ma di controllare e governare gli interessi dei minori.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 14/05/1983 num. 184 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)