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Sez. 2, Sentenza n. 14 del 09/01/1973 (Rv. 361759 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - FABBRICHE - IN GENERE - DISTANZE INOSSERVANZA-PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO - SUSSISTENZA - COSTRUZIONI A DISTANZA LEGALE - PRESUNZIONE SEMPLICE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361759-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - FABBRICHE - IN GENERE - DISTANZE INOSSERVANZA-PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO - SUSSISTENZA - COSTRUZIONI A DISTANZA LEGALE - PRESUNZIONE SEMPLICE - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA.*

Solo nella ipotesi in cui, nella costruzione sul confine di fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, non siano state osservate le distanze stabilite dai regolamenti sussiste ai sensi dell'art 890 cod civ una presunzione assoluta di pericolo; negli altri casi si profila una presunzione semplice di pericolosita superabile con la prova che, in relazione alla peculiarita della fattispecie (da valutare con riferimento all'epoca di realizzazione dell'opera e non alla situazione successiva eventualmente determinata da mutamenti apportati al fondo vicino) ed in ragione degli accorgimenti adottati non esiste alcun pericolo o danno per l'immobile contiguo. (V 233/1970; 4249/1967; 427/1963).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)