Sez. 2, Sentenza n. 603 del 24/02/1976 (Rv. 379250 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - IN GENERE - REGOLAMENTO CHE PRESCRIVA UNA PRECISA DISTANZA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA - DIFETTO DI DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - PRESUNZIONE SEMPLICE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - IN GENERE - REGOLAMENTO CHE PRESCRIVA UNA PRECISA DISTANZA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA - DIFETTO DI DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - PRESUNZIONE SEMPLICE.*
Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi dall'art 890 cod civ e collegato a una presunzione assoluta di pericolosita solo quando esiste un regolamento che prescriva una precisa distanza: in difetto di una disposizione regolamentare si profila unicamente una presunzione semplice di pericolosita, superabile con la prova contraria che nella specie nessun danno puo derivare alla solidita, salubrita e sicurezza dei fondi vicini. (Conf 2914/73, mass n 366546; (Conf 14/73, mass n 361759).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)