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Sez. 2, Sentenza n. 603 del 24/02/1976 (Rv. 379250 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - IN GENERE - REGOLAMENTO CHE PRESCRIVA UNA PRECISA DISTANZA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA - DIFETTO DI DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - PRESUNZIONE SEMPLICE.*
Stato
decisa il 1976-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379250-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - IN GENERE - REGOLAMENTO CHE PRESCRIVA UNA PRECISA DISTANZA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA - DIFETTO DI DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE - PRESUNZIONE SEMPLICE.*

Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi dall'art 890 cod civ e collegato a una presunzione assoluta di pericolosita solo quando esiste un regolamento che prescriva una precisa distanza: in difetto di una disposizione regolamentare si profila unicamente una presunzione semplice di pericolosita, superabile con la prova contraria che nella specie nessun danno puo derivare alla solidita, salubrita e sicurezza dei fondi vicini. (Conf 2914/73, mass n 366546; (Conf 14/73, mass n 361759).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)