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Sez. 4, Sentenza n. 14855 del 27/02/2003 Ud. (dep. 31/03/2003) Rv. 224371 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE | Difformità tra risultato del riconoscimento fotografico dinanzi alla P.G. e ricognizione personale in dibattimento - Prevalenza del primo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224371-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE

Qualora sussista discrasia tra l'esito della ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, la possibilità di ritenere prevalente il primo sul secondo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., e cioè alla sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, a fronte dei concreti elementi emersi e consistenti nella circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto ad oltre due anni dai fatti e che l'imputato aveva un fratello gemello omozigote, fosse carente la motivazione limitatasi ad affermare che "per le modalità della deposizione risulta certo che la parte lesa era intimorita")

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)