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Sez. L, Sentenza n. 4307 del 02/07/1981 (Rv. 414992 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SPOSTAMENTO DELL'ARTIGIANO DALLA PROPRIA AZIENDA AL LUOGO DELL'INCONTRO CON IL CLIENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414992-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - SPOSTAMENTO DELL'ARTIGIANO DALLA PROPRIA AZIENDA AL LUOGO DELL'INCONTRO CON IL CLIENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI TEMPI E DELLE MODALITA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA - RILEVANZA.*

In tema di infortunio sul lavoro dell'artigiano - al quale la tutela assicurativa e data solo quando attenda abitualmente al lavoro manuale nell'impresa (essendo, in tale situazione, esposto allo stesso rischio degli altri lavoratori subordinati) e non pure allorche, quale piccolo imprenditore, si occupa dal momento organizzativo all'infuori di qualsiasi vigilanza e controllo - rientra nell'attivita manuale quella diretta alla predisposizione del lavoro da compiere personalmente, tenendo i necessari rapporti con il committente. Consegue che deve considerarsi avvenuto 'in occasioné del lavoro - ed e, pertanto, indennizzabile - l'infortunio verificatosi nel corso dello spostamento tra la propria azienda ed il luogo dell'incontro con il cliente, necessario alla Determinazione dei tempi e delle modalita per l'esecuzione dell'opera artigianale. (V 4234/79, mass n 400752; (Conf 4457/80, mass n 408334; (Conf 6589/79, mass nn 403330 e 403331, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)