Sez. L, Sentenza n. 1870 del 24/03/1982 (Rv. 419719 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANO - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN ARTIGIANO MECCANICO SVOLGENTE ATTIVITÀ ANCHE COMMERCIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANO - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN ARTIGIANO MECCANICO SVOLGENTE ATTIVITÀ ANCHE COMMERCIALE.*
A norma degli artt. 1, 2 e 4, n. 3, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'artigiano non gode di tutela assicurativa antinfortunistica in relazione ad attività diverse - ancorché con essa collegate come quella commerciale - dall'attività manuale tipica della propria impresa. (nella specie, un artigiano meccanico, incaricato dal concessionario di una casa automobilistica dell'assistenza tecnica alle vetture da questa prodotte e tenuto, a fronte di un compenso per ogni affare concluso dal concessionario, all'esposizione, in un locale vicino all'officina, dei nuovi modelli della stessa casa, aveva subito un incidente stradale mentre, alla guida di un'auto, si recava a prelevare una nuova vettura da esporre. La sentenza di appello, che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, è stata confermata dalla suprema Corte, alla stregua del principio suesposto). (V 4307/81, mass n 414992; (V 4457/80, mass n 408334).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)