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Sez. L, Sentenza n. 4457 del 12/07/1980 (Rv. 408334 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANO - TUTELA ASSICURATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408334-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - ARTIGIANO - TUTELA ASSICURATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La tutela assicurativa antinfortunistica e accordata all'artigiano solo se ed in quanto questi svolga abitualmente l'opera manuale nell'impresa, mentre la protezione stessa non e operativa in ordine ad attivita diverse, ancorche collegate, in quanto l'occasione di lavoro, di cui all'art 2 DPR 30 giugno 1965 n 1124, nell'ipotesi dell'artigiano, e da ritenere sussistente in relazione ad attivita che sia tipica e propria della prestazione artigianale e non gia collegata all'aspetto organizzativo o amministrativo dell'azienda.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)