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Sez. U, Sentenza n. 5760 del 10/06/1998 (Rv. 516308 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Decisioni - Impugnabilità in Cassazione - Vizi di motivazione - Deducibilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516308-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

Le decisioni della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, essendo impugnabili in Cassazione (oltre che per motivi di giurisdizione) con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., possono essere censurati solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio di motivazione è denunciabile unicamente quando si traduca in violazione di legge per mancanza del requisito della motivazione, che si verifica o nei casi di totale carenza di essa, o nei casi di assoluta inidoneità della stessa a rivelare la "ratio decidendi", restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)