Sez. L, Sentenza n. 6170 del 20/06/1998 (Rv. 516641 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale degli enti mutualistici soppressi - Personale ex INAM - Con qualifica dirigenziale al momento del collocamento in quiescenza - Trattamento perequativo ex art. 30 del regolamento di previdenza dell'ente richiamato dall'art. 75 della legge 20 dicembre 1979 n. 761- Diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio derivanti da provvedimenti di carattere generale - Indennità di funzione prevista in favore dei dirigenti INPS ex art. 13, quarto comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88 - Quota di tale indennità determinata in misura fissa e continuativa per tutti i dirigenti in servizio sulla base del solo possesso della relativa qualifica e dell'effettivo esercizio delle funzioni - Ex dirigente INAM - Computo di tale quota ai fini della riliquidazione della pensione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il regolamento di previdenza 3 ottobre 1969 del disciolto Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, che, in base al rinvio contenuto nell'art. 75 delle legge 20 dicembre 1979 n. 761 regola l'erogazione in favore del personale già appartenente a detto ente dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tramite la gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS, attribuisce nell'art. 30 al dipendente collocato a riposo il diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale, disponendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta come base la "nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio". Pertanto, tenuto conto del trasferimento all'INPS di una parte del personale ex INAM, disposto in via definitiva dall'art. 24 quater della legge 29 febbraio 1980 di conversione del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (dopo un prima assegnazione temporanea ex art. 67 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale) ai dipendenti dell'INAM collocati in pensione prima dello scioglimento dell'ente spetta, ai fini del sistema perequativo di cui al cit. art. 30 del Regolamento, il trattamento dei loro parigrado in servizio presso l'INPS, con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di dipendenti con qualifica dirigenziale al momento del collocamento in quiescenza, deve tenersi conto nella riliquidazione del trattamento, della quota di indennità di funzione attribuita ai dirigenti INPS dal Comitato esecutivo di detto ente, in base all'art. 13, quarto comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88, qualora si tratti(come nella specie) di quota fissa e continuativa per tutti i dirigenti sulla base del solo possesso della relativa qualifica, e subordinata, per il personale in servizio, al solo effettivo esercizio delle funzioni, senza alcun ulteriore requisito di carattere soggettivo
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 24 quater, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)