Sez. 2, Sentenza n. 26 del 03/01/2002 (Rv. 551366 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Società commerciale - Trasformazione in società di tipo diverso - Effetti - Sentenza resa nei confronti della società preesistente - Impugnazione da parte della società risultante dalla trasformazione - Legittimazione ad impugnare - Sussistenza - Prova - Onere di quest'ultima.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE
La trasformazione di una società commerciale in società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario; ma la diversità di tipo e di denominazione sociale comportano per la società risultante dalla trasformazione l'onere di provare, in caso di contestazione di controparte, la propria legittimazione ad impugnare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)