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Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 05/02/1987 (Rv. 450680 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450680-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., che può essere pronunciato solo quando sia certa la materiale esistenza del documento, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio - positivo o negativo, e, in quest'ultimo caso, anche se basato sul convincimento della inesistenza del documento - non è censurabile in Sede di legittimità neppure sotto il profilo di difetto di motivazione. (V 3883/85, mass n 441454; (V 2369/84, mass n 434409; (V 3465/82, mass n 421449; (V 1832/80, mass n 405448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)