Sez. 1, Sentenza n. 6007 del 24/04/2001 (Rv. 548178 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato rituale - Competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere di questioni devolute al giudizio arbitrale - Controversia tra le parti - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'arbitrato rituale, al pari di quello irrituale, non si configura come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria statale, ma si caratterizza, viceversa, per la sua ontologica diversità rispetto a quest'ultimo, costituendone la sua antitesi e la sua negazione. La pronuncia arbitrale, pertanto, ha natura di atto di autonomia privata, per ciò stesso derogativo della giurisdizione statuale, con conseguente esclusione della configurabilità di una questione di competenza "stricto sensu" tra l'autorità giudiziaria e gli arbitri da risolversi mercè il ricorso alla strumento del regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 38, 42 e 43 cod. proc. civ.), essendo il contrasto sulla deferibilità (o meno) di una controversia agli arbitri non già questione di competenza bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)