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Sez. L, Sentenza n. 5269 del 15/06/1987 (Rv. 453847 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE - VIOLAZIONE - DECLARATORIE D'UFFICIO ANCHE IN CASO DI ACQUIESCENZA DELLA CONTROPARTE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453847-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI DOMANDE NUOVE - VIOLAZIONE - DECLARATORIE D'UFFICIO ANCHE IN CASO DI ACQUIESCENZA DELLA CONTROPARTE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

La disposizione del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. che nega ingresso nel giudizio di appello alle domande nuove - risponde ad una esigenza connaturata alla stessa struttura dello appello, di non superare i limiti obiettivi della cognizione fissati alla causa dal giudice di primo grado, e non a quella del rispetto del contraddittorio. Pertanto la sua violazione va dichiarata d'ufficio dal giudice, anche in caso di acquiescenza della controparte. (V 7072/82, mass n 424745; (V 2265/81, mass n 413000; (V 1657/77, mass n 385369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)