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Sez. L, Sentenza n. 2780 del 04/05/1982 (Rv. 420652 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - COMPATIBILITÀ CON UN INTERVALLO DI TEMPO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420652-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - COMPATIBILITÀ CON UN INTERVALLO DI TEMPO - CONDIZIONI.*

Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e la tempestività del licenziamento in tronco per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, in casi concreti, compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi. (Conf 2049/81, mass n 412770; (Conf 2999/76, mass n 381775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)