Sez. 1, Sentenza n. 4063 del 24/09/1977 (Rv. 387746 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - SERVITU - PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DIRITTO ALL'INDENNITA - LIMITAZIONI LEGALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (AUTOSTRADA).*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - SERVITU - PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DIRITTO ALL'INDENNITA - LIMITAZIONI LEGALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (AUTOSTRADA).*
L'art 46 della legge 25 giugno 1865, n 2359, secondo cui e dovuta un'indennita ai proprietari dei fondi i quali, dalla esecuzione dell'opera pubblica, vengano gravati da servitu o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla diminuzione di un diritto, non trova applicazione alle limitazioni legali, non sussistendo un rapporto immediato tra queste e l'espropriazione parziale del fondo: le limitazioni legali, infatti, oltre ad avere un carattere generale, ripercuotendosi indistintamente su tutti i fondi contigui all'opera pubblica, incidono sull'Esercizio del diritto di proprieta in modo intrinseco, senza stabilire alcun vantaggio a favore di un altro fondo. (nella specie si trattava del pregiudizio derivato alla residua parte di un fondo espropriato per la costruzione di un'autostrada in conseguenza del divieto di costruire a distanza minore di quaranta metri imposto dall'art 19 della legge 6 agosto 1967, n 765). (Conf 1309/76, mass n 379991; (Conf 4047/75, mass n 378347; (Conf 1195/74, mass n 369244; (contra 2903/75, mass n 376953; (contra 3576/72, mass n 361568).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)