Sez. L, Sentenza n. 6033 del 04/07/1997 (Rv. 505731 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Principio della reciproca elisione con inapplicabilità della compensazione in senso tecnico - Deroga pattizia - Ammissibilità - Rapporto di lavoro - Clausola contrattuale collettiva prevedente la necessità di accordi specifici per l'operatività della "compensazione" - Legittimità - Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i funzionari di banca.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
L'autonomia contrattuale e in particolare la contrattazione collettiva possono apportare deroghe al principio, di carattere generale e operante anche nel rapporto di lavoro, secondo cui in presenza di ragioni di debito e credito delle parti contrapposte inerenti ad un medesimo rapporto, comprese quelle derivanti dalla commissione di un fatto illecito, va operato un semplice accertamento contabile di dare o avere con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza e inapplicabilità delle limitazioni - come quella della non compensabilità del credito impignorabile - vigenti per la compensazione in senso tecnico. Può quindi essere previsto in sede di contrattazione collettiva che l'operatività e l'efficacia di tale forma di reciproca estinzione dei crediti contrapposti siano subordinate alla specifica stipula di accordi negoziali. (Nella specie, la S.C., alla luce del riportato principio, ha ritenuto congrua l'interpretazione fornita dal giudice di merito dell'art. 62 del c.c.n.l. 27 luglio 1977 applicabile ai funzionari di banca, secondo cui con la relativa clausola si è inteso apportare una rigorosa limitazione alla regola della cosiddetta compensazione dei crediti, condizionandone l'operatività alla stipula di specifici accordi tra lavoratore e datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)