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Sez. 1, Sentenza n. 10681 del 09/05/2006 (Rv. 589492 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale di una persona giuridica o ente sfornito di personalità giuridica - Persona giuridica o ente sfornito di personalità giuridica - Soggetto interessato a proporre opposizione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589492-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica o di ente sfornito di personalità giuridica, questi ultimi non sono legittimati a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non essendo sufficiente a conferire loro tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essi ed il proprio rappresentante, in quanto l'interesse giuridico - e quindi la legittimazione - alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)