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Sez. 1, Sentenza n. 19284 del 03/10/2005 (Rv. 585702 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale di una persona giuridica - Persona giuridica - Soggetto "interessato" a proporre opposizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585702-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di una persona giuridica, quest'ultima non è legittimata a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non essendo sufficiente a conferirle tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essa ed il proprio rappresentante, in quanto l'interesse - e quindi la legittimazione - all'opposizione nasce solo dall'essere stati destinatari diretti dell'ordinanza ingiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)