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Sez. L, Sentenza n. 3437 del 07/06/1984 (Rv. 435447 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - NOZIONE - MALATTIE INTERMITTENTI E DISCONTINUE - INCLUSIONE - MALATTIA PREVISTA DA UNA NORMA COLLETTIVA - NOZIONE DI TALE MALATTIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435447-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - NOZIONE - MALATTIE INTERMITTENTI E DISCONTINUE - INCLUSIONE - MALATTIA PREVISTA DA UNA NORMA COLLETTIVA - NOZIONE DI TALE MALATTIA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110, comma secondo, cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi e secondo equità (cosiddetto periodo di comporto) va inteso alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente e reiterante, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità). Ne consegue che, stante la prevalenza di detta disposizione speciale, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo allo scopo fissato dalla contrattazione collettiva ovvero, in difetto, determinato secondo equità. Pertanto, ai predetti fini, in presenza di una norma collettiva, il giudice deve ricercare la nozione di malattia, utile ad integrare la norma di legge, indipendentemente da ogni aprioristico criterio di eccessività o anormalità, accertando se le parti sindacali nel determinare il periodo di comporto abbiano inteso considerare la malattia come unico fatto morboso oppure come una pluralità di episodi, che, sommati tra loro, non superino comunque il termine massimo prefissato, con la conseguenza che solo ove non sia possibile trarre il regolamento del fenomeno mediante la interpretazione della norma collettiva, il giudice del merito può ricorrere agli Usi e all'equità. (Conf 1357/83, mass n 426158 sulla prima parte; (Conf 4279/82, mass n 422254; (Conf 3420/82, mass n 421397).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)