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Sez. L, Sentenza n. 2603 del 30/05/1989 (Rv. 462910 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI IN UN AMBIENTE NON IDONEO IMPUTANDO AL DATORE DI LAVORO UNA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - CONTROVERSIA EX ART. 409 COD. PROC. CIV. ANZICHÉ EX ART. 442 STESSO COD. - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DI GARANZIA DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE EX ART. 1917 COD. CIV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INCIDENTE OCCORSO AD UN BALLERINO PER LA PRESENZA DI ACQUA SUL PALCOSCENICO.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462910-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI IN UN AMBIENTE NON IDONEO IMPUTANDO AL DATORE DI LAVORO UNA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - CONTROVERSIA EX ART. 409 COD. PROC. CIV. ANZICHÉ EX ART. 442 STESSO COD. - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DI GARANZIA DEL CONVENUTO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE EX ART. 1917 COD. CIV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INCIDENTE OCCORSO AD UN BALLERINO PER LA PRESENZA DI ACQUA SUL PALCOSCENICO.*

La domanda del lavoratore, volta a conseguire dal datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti nello svolgimento della prestazione in un ambiente di lavoro non idoneo, introduce una controversia che è devoluta alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro rientrando fra le controversie previste dall'art. 409 cod. proc. civ., anziché fra quelle previste dall'art. 442 dello stesso codice, ove al convenuto sia imputata una responsabilità extracontrattuale, per violazione non di norme infortunistiche ma del generico dovere di diligenza. Tale Competenza non viene meno per il fatto che il convenuto abbia proposto domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore a norma dell'art. 1917 cod. civ., dovendo tale causa essere decisa in un unico contesto dal giudice competente per materia in ordine alla causa principale. (principio affermato in fattispecie relativa alla domanda di risarcimento proposta da un ballerino che aveva subito un incidente per la presenza di acqua sul palcoscenico). (V 1156/85, mass n 432279; (V 895/85, mass n 439074; (V 897/85, mass n 439077; (V 620/84, mass n 432873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)