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Sez. 1, Sentenza n. 15062 del 22/11/2000 (Rv. 541998 - 01)

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - "IUS SANGUINIS" (CITTADINO NATO ALL'ESTERO) | Donna coniugata con cittadino straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione - Conseguente perdita della cittadinanza italiana - Efficacia delle sentenze della Corte cost. nn. 30 del 1975 e 87 del 1983 - Riacquisto della cittadinanza italiana - Configurabilità - Fattispecie relativa a donna di cittadinanza italiana libica, sposata con cittadino tunisino prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541998-01

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - "IUS SANGUINIS" (CITTADINO NATO ALL'ESTERO)

Per effetto delle sentenze della Corte cost. nn. 87 del 1975 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna") e 30 del 1983 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della stessa legge "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina"), dalla data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948) la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta anche alle donne (che l'avevano perduta, in quanto) coniugate con cittadino straniero prima di tale data, nonché ai figli di madre cittadina (che non l'avevano acquistata, perché) nati anteriormente al 1 gennaio 1948 (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha dichiarato cittadini italiani i tre figli di una donna che, nata cittadina italiana libica, aveva perso tale cittadinanza a seguito del matrimonio contratto nel 1944 con un cittadino tunisino).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/12/1934 num. 2012

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)