Sez. U, Sentenza n. 12061 del 27/11/1998 (Rv. 521180 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Effetti - Retroattività - Operatività - Limiti - Nel caso di norme non incostituzionali "ab initio".
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE
L'efficacia retroattiva di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma sin dal momento in cui quest'ultima sia entrata in vigore trova piena applicazione solo con riferimento alla categoria delle norme che si rivelino incostituzionali sin "ab initio", mentre invece, allorquando essa norma sia venuta a collidere con i parametri costituzionali solo successivamente alla data della sua entrata in vigore (cosiddetta ipotesi della incostituzionalità sopravvenuta), il termine di decorrenza degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità coincide (e deve coincidere) con il momento in cui l'incostituzionalità si sia concretizzata. Da ciò discende che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/75 la quale ha dichiarato l'illegittimità del precetto di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, per il suo contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva che la cittadina italiana, perdesse, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza italiana per il solo fatto di essersi sposata con uno straniero la cui cittadinanza le si comunicasse in virtù del solo matrimonio, non possano retroagire oltre la data dell' 1 gennaio 1948, con la ulteriore conseguenza per cui, in caso di un matrimonio stipulato avanti l'1 gennaio 1948, la perdita della cittadinanza italiana debba intendersi - di per sè - validamente verificatasi, senza che la su richiamata pronuncia possa altrimenti incidere se non nel senso di attribuire, alla donna, il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana ove lo voglia.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)