Sez. 2, Sentenza n. 4591 del 02/08/1984 (Rv. 436511 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - ELEMENTO COSTITUTIVO - MANCANZA - NULLITÀ - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - INAPPLICABILITÀ - APPOSIZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - ELEMENTO COSTITUTIVO - MANCANZA - NULLITÀ - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - INAPPLICABILITÀ - APPOSIZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
La sottoscrizione del Presidente del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza, che solo con essa acquista giuridica esistenza, e, pertanto, la sua Mancanza rende di per sè nulla la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo, senza che possa ovviarsi con il procedimento di correzione degli errori materiali, che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissione od errori ma ormai completo nel procedimento di formazione, né con un completamento di tale procedimento con la detta sottoscrizione, che resta preclusa dal deposito della sentenza, ostativo ad ogni ulteriore intervento sulla stessa da parte dei soggetti che l'hanno formata. (V 5351/82, mass n 423140; (V 1297/81, mass n 411890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)