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Sez. U, Sentenza n. 5351 del 15/10/1982 (Rv. 423140 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NUOVO RITO DEL LAVORO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423140-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - NUOVO RITO DEL LAVORO - ESTENSIONE.*

La sottoscrizione del giudice costituisce un requisito essenziale della sentenza, e, pertanto, la sua Mancanza, salva l'ipotesi di impedimento espressamente menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 cod. proc. civ. (nel testo fissato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532), determina nullità assoluta ed insanabile della sentenza medesima, restando irrilevante l'eventuale involontarietà dell'omissione (nella specie, era stata per errore apposta la firma di altro magistrato estraneo all'organo giudicante). Tale principio opera anche nel procedimento svoltosi secondo il nuovo rito del lavoro. (Conf 1297/81, mass n 411890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)