Sez. 1, Sentenza n. 3873 del 30/03/2000 (Rv. 535195 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Momento di riferimento per la determinazione dell'indennità di espropriazione - Quello della vicenda ablativa - Ammissibilità - Situazione urbanistica precedente e successiva a tale momento - Irrilevanza - Fattispecie relativa al P.F. del Comune di Corbetta.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Il momento al quale, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, deve essere ancorata la valutazione dell'immobile per la determinazione dell'indennità d'esproprio è quello del verificarsi della vicenda ablativa, con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica del bene, sia antecedente, sia successiva all'epoca del vincolo che lo ha destinato all'espropriazione (nella specie, la S.C., nell'interpretare l'art. 49 della legge Reg. Lombardia n. 51 del 1975, applicabile al Comune di Corbetta nel momento della vicenda ablativa, ha stabilito che la disposizione aveva imposto alle aree in oggetto lo specifico limite di edificabilità dei terreni aventi destinazione agricola, ponendo, dunque, non un vincolo preordinato all'espropriazione dei terreni, bensì un limite legale all'edificazione, fissato in via generale e preventiva per intere categorie di immobili).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 392 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)