Sez. L, Sentenza n. 2912 del 25/03/1987 (Rv. 452031 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDURA EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, ST. LAVORATORI - LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDURA EX ART. 7, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, ST. LAVORATORI - LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
La procedura garantistica specificata nei primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella portata che essi hanno assunto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 204 del 1982, deve essere applicata (oltre che alle altre sanzioni) anche ai licenziamenti disciplinari, purché espressamente previsti come tali dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che la detta procedura non è invece applicabile ai licenziamenti riconducibili al paradigma dell'art. 2119 cod. civ., richiamato dall'art. 1 legge n. 604 del 1966, a meno che la menzione della giusta causa non sia diretta, nella realtà, ad eludere l'applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 300 con riguardo a licenziamenti adottati per mancanze che il contratto collettivo include fra le infrazioni disciplinari. (V 1751/86, mass n 445068; (V 329/85, mass n 438551; (V 5172/83, mass n 430038; (Conf 6127/84, mass n 437769).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1960 num. 604 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)