Sez. 5, Sentenza n. 25000 del 24/11/2006 (Rv. 595885 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Effetti - Estinzione della lite - Somme comunque dovute in ipotesi di pendenza di giudizio - Portata - Fattispecie - Lite pendente in materia di imposta di registro - Avente ad oggetto soprattassa ed interessi di mora dovuti in forza di precedente condono.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2-quinquies del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, la disposizione di cui al comma 6, secondo la quale a seguito dell'estinzione della lite restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate, va intesa nel senso di escludere l'ultrattività dell'originaria pretesa tributaria, la quale, essendo estinta dal condono e sostituita dalla prestazione effettuata per ottenerlo, non sopravvive per alcun aspetto, divenendo improduttiva di interessi. Alle somme indicate dal comma 1 dell'art. 2-quinquies per la definizione della lite fiscale non possono quindi essere aggiunte somme altrimenti dovute a titolo di sanzioni ed interessi (la lite pendente, in materia di imposta di registro, nella specie aveva ad oggetto non l'imposta originaria, ma una soprattassa e gli interessi di mora pretesi dal fisco dopo il rigetto di altra istanza di condono ex art. 31, quarto comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; la S.C. ha sottolineato, in proposito, come gli interessi pretesi non costituissero accessori dovuti "in pendenza di giudizio", ma rappresentassero la stessa somma in contestazione, oggetto dell'unica lite rimasta pendente e definita nei modi indicati dall'art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)