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Sez. 5, Sentenza n. 16502 del 19/07/2006 (Rv. 592078 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Somme comunque dovute in pendenza di giudizio - Riferimento agli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Recupero delle eccedenze d'imposta destinate al pagamento degli acconti per il periodo d'imposta successivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592078-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2 quinquies del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il comma sesto di tale disposizione, secondo cui restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate, si riferisce esclusivamente alle iscrizioni a titolo definitivo e provvisorio previste dagli artt. 14 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e non autorizza pertanto il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria delle eccedenze d'imposta destinate al pagamento degli acconti per il periodo d'imposta successivo ed assorbite nella maggior imposta accertata e poi condonata, non essendo predicabile la sopravvivenza di un'obbligazione nei confronti del fisco per un titolo ormai estinto e sostituito dalla definizione per condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)