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Sez. 5, Sentenza n. 24993 del 24/11/2006 (Rv. 595880 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Somme comunque dovute in pendenza di giudizio, ai sensi del comma 6 - Obbligo di pagamento - Sussistenza - Fattispecie in materia di IVA.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595880-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono tributario, per la definizione delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, in forza del disposto del comma 6, secondo il quale "restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate", non è sufficiente corrispondere la somma stabilita al comma 1, ma occorre anche versare quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti - nella specie, in materia di IVA, dall'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - in relazione allo stadio processuale della controversia pendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)